(massima n. 1)
In tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilitą della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario. Le prove nuove per legittimare la revisione del processo devono, comunque, essere decisive, ovvero idonee a scardinare l'impianto probatorio posto a fondamento della condanna irrevocabile.