(massima n. 1)
In tema di revisione, costituisce prova nuova, ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la sentenza civile, mai acquisita, né valutata, neanche implicitamente, nel processo penale, costitutiva di effetti giuridici idonei a incidere sui presupposti del reato, senza che sia necessaria la sua irrevocabilitą. (Fattispecie in tema di sentenza civile di appello, esecutiva a norma dell'art. 373 cod. proc. civ.).