(massima n. 1)
In tema di revisione, non sussiste contrasto tra giudicati, rilevante ex art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., tra sentenza penale e decreto di prevenzione e l'inammissibilitą della relativa istanza, ove non dichiarata dal giudice di appello, deve essere pronunziata, anche d'ufficio, dalla Corte di cassazione. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il giudicato di prevenzione ha un'efficacia preclusiva "rebus sic stantibus", differente, dunque, dal giudicato "stabile" che chiude il processo penale).(Vedi: Sez. U, n. 18 del 1996, Rv 205261).