(massima n. 1)
In tema di revisione, costituisce "prova nuova", rilevante ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quella - sopravvenuta alla sentenza di condanna o scoperta successivamente ovvero non acquisita nel precedente giudizio o acquisita ma non valutata neanche implicitamente - che ha ad oggetto un fatto dimostrativo della procedibilitā a querela (non presentata) del reato per cui č intervenuta condanna irrevocabile, ma non la mera rilevazione della mancanza della condizione di procedibilitā richiesta dal reato per cui č stata pronunziala condanna definitiva.