(massima n. 1)
In tema di revisione non costituisce "prova nuova" rilevante ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. la dedotta mancanza di condizione di procedibilitą per un reato che, solo per effetto di una modifica normativa successiva all'irrevocabilitą della sentenza di condanna, sia divenuto procedibile a querela.