(massima n. 1)
Il giudizio sull'attendibilitā di un teste, effettuato in un processo diverso da quello definito con la condanna di cui č richiesta la revisione, non giustifica la riapertura di tale ultimo processo ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen., posto che il giudice conserva integra l'autonomia relativa all'accertamento a lui riservato e, in specie, al vaglio della credibilitā dei testimoni e dell'attendibilitā dei contenuti accusatori dagli stessi riversati nel processo.