(massima n. 1)
In tema di revisione, l'inconciliabilitā tra sentenze irrevocabili dev'essere intesa come oggettiva incompatibilitā tra i fatti storici su cui le decisioni si fondano e non in termini di mera divergenza tra le pronunce, sicché non č ravvisabile il contrasto fra giudicati, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nel caso in cui il diverso epilogo giudiziale nei confronti di imputati di reati collegati nell'ambito della medesima indagine consegua alla valutazione, fisiologicamente differente, del compendio istruttorio afferente a ciascun procedimento.