(massima n. 2)
In tema di revisione richiesta ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il giudice č tenuto a procedere alla rivalutazione congiunta e unitaria del materiale probatorio che ha dato luogo alla sentenza di condanna, raffrontandola con i dati fattuali incontrovertibilmente accertati risultanti dalla sentenza che si pone in conflitto e, in caso di conferma della sentenza impugnata, deve dar conto, con motivazione rafforzata, delle ragioni per le quali, pur in presenza di fatti oggettivamente inconciliabili, ha ritenuto di dover ribadire la soluzione adottata dalla sentenza attinta dall'istanza di revisione.