Cassazione penale Sez. V ordinanza n. 47183 del 12 ottobre 2023

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, la Corte di cassazione, accertata l'effettiva incidenza della violazione convenzionale sul provvedimento censurato, può disporre la riapertura del processo nei casi e nei modi indicati dall'art. 628-bis, comma 5, cod. proc. pen., anche nel caso in cui la Corte EDU abbia già riconosciuto all'interessato un equo indennizzo, ovvero non abbia indicato detta riapertura quale rimedio alle violazioni accertate.

(massima n. 2)

La richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni, di cui all'art. 628-bis cod. proc. pen., può essere presentata dall'interessato o da un suo procuratore speciale.

(massima n. 3)

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 628-bis, comma 4, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 111 e 117 Cost., nella parte in cui, disponendo che la richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli della decisione sia trattata in camera di consiglio, non prevede che le parti possano discutere oralmente dinanzi alla Corte di cassazione.

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