(massima n. 1)
In tema di rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, la Corte di cassazione, accertata l'effettiva incidenza della violazione convenzionale sul provvedimento censurato, può disporre la riapertura del processo nei casi e nei modi indicati dall'art. 628-bis, comma 5, cod. proc. pen., anche nel caso in cui la Corte EDU abbia già riconosciuto all'interessato un equo indennizzo, ovvero non abbia indicato detta riapertura quale rimedio alle violazioni accertate.