(massima n. 1)
Alla luce di criteri interpretativi convenzionalmente orientati, il rimedio della richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della libertā fondamentali o dei Protocolli addizionali, di cui all'art. 628-bis cod. proc. pen., č estensibile anche al caso in cui la sentenza di appello censurata dalla Corte EDU abbia applicato, in esito ad una pronunzia di estinzione del reato per prescrizione, la misura di sicurezza della confisca, non essendo incompatibile l'ampia formula utilizzata dalla norma indicata con la sua riferibilitā al destinatario di una misura di sicurezza reale e rilevando, ai fini dell'attivazione del rimedio, la sola circostanza che il provvedimento giurisdizionale, quale ne sia la denominazione, contenga un concreto accertamento della responsabilitā.