(massima n. 1)
In materia di mandato di arresto europeo (MAE), la sentenza del giudice del rinvio può essere impugnata ai sensi dell'art. 628, comma 2, cod. proc. pen. solo per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente. Qualsiasi tentativo di rimettere in discussione tali punti è inammissibile.