(massima n. 1)
Con riguardo ai limiti del giudizio rescissorio, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice che, adeguatamente motivando rispetto ai singoli punti specificati nella sentenza rescindente e con il limite dell'avvenuta formazione progressiva del giudicato in relazione ai diversi capi della decisione, pervenga nuovamente all'affermazione della penale responsabilitą dell'imputato sulla base di argomenti differenti da quelli censurati dalla Corte di cassazione, potendo egli non solo procedere all'esame completo del materiale probatorio ma anche compiere eventuali nuovi atti istruttori necessari per la decisione.