(massima n. 1)
In caso di annullamento parziale pronunciato dal giudice di legittimitā, l'oggetto del giudizio di rinvio č costituito dai punti della decisione annullati ed altresė da quelli ad essi inscindibilmente connessi per interdipendenza logico-giuridica, che, in quanto statuizioni non suscettibili di autonoma decisione, non hanno costituito oggetto del giudicato.