(massima n. 1)
Nel giudizio di rinvio č preclusa la possibilitā di presentare motivi aggiunti, posto che l'oggetto del giudizio č limitato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 624, comma 1, e 627 cod. proc. pen., alla parte della decisione caducata e, quindi, alla trattazione dei motivi di gravame giā proposti ad essa afferenti, che non possono essere in alcun modo integrati.