(massima n. 1)
Nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento dell'ordinanza reiettiva dell'opposizione al decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è illegittimo, se fondato su motivi che non abbiano formato oggetto del precedente giudizio, il provvedimento con cui è dichiarata l'inammissibilità dell'istanza stessa, in quanto la natura del giudizio non consente l'introduzione di questioni diverse da quelle oggetto del disposto rinvio. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che il beneficio, se ne ricorrono le condizioni, può sempre essere revocato in altro procedimento ai sensi dell'art. 112, comma 1, d.P.R. cit., a condizione che la revoca si fondi su presupposti ulteriori rispetto a quelli coperti dal giudicato).