(massima n. 1)
In tema di responsabilitā della banca negoziatrice, per aver consentito l'incasso di un assegno di traenza a persona non legittimata, il giudizio di diligenza professionale, compiuto dal giudice di merito per integrare la clausola generale ed elastica dell'art. 1176, comma 2, c.c., costituisce attivitā di interpretazione della norma, non limitata al mero profilo di ricostruzione fattuale, e, trattandosi di giudizio di diritto, č censurabile in sede di legittimitā, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ove si ponga in contrasto con i principi dell'ordinamento e con gli standard valutativi esistenti nella realtā sociale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilitā di Poste italiane s.p.a., per aver consentito l'incasso di un assegno di traenza da parte di cliente non abituale, identificato attraverso la patente di guida ed il codice fiscale, sebbene questi fossero documenti d'identitā ed il titolo non presentasse segni di alterazione o contraffazione).