Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 26248 del 8 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di erogazione del credito, i principi di sana e prudente gestione, sottesi all'art. 5 del d.lgs. n. 285 del 1993 (TUB) e ricollegabili alla diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., devono essere osservati anche in relazione ai finanziamenti concessi nel contesto dell'emergenza sanitaria Covid-19, pur se integralmente garantiti dal Fondo centrale di garanzia PMI gestito da Mediocredito Centrale, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. m), del d.l. n. 23 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 40 del 2020. (Affermando tale principio, la S.C. ha tuttavia cassato con rinvio il provvedimento di merito che aveva ritenuto che la violazione di tali principi integrasse, di per sé, un'attivitą di concorso del finanziatore nel reato di bancarotta semplice ex art. 217, comma 1, n. 4, l.fall., con conseguente nullitą del contratto di mutuo).

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