(massima n. 1)
In materia di pagamento di assegno non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilitą della banca negoziatrice nell'identificazione del prenditore, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata sulla base dei criteri di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., non configurandosi detta responsabilitą in senso meramente oggettivo.