(massima n. 1)
L'art. 1176, comma 2, c.c., impone al professionista che predispone una domanda di concordato preventivo di garantire che gli atti siano conformi ai requisiti di legge, incluso il rispetto delle cause legittime di prelazione. La mancata osservanza di tali obblighi comporta una violazione grave del modello legale della prestazione professionale richiesta.