Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 22780 del 13 agosto 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il professionista incaricato dell'assistenza e consulenza nella redazione e presentazione della domanda di concordato preventivo č tenuto a svolgere la propria attivitā con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. In caso di inadempimento, la mancata percezione del compenso č giustificata se la prestazione professionale č stata svolta con imperizia o negligenza. Tuttavia, non č configurabile una trasformazione dell'obbligazione professionale da obbligazione di mezzi a obbligazione di risultato.

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