(massima n. 1)
Il professionista incaricato dell'assistenza e consulenza nella redazione e presentazione della domanda di concordato preventivo č tenuto a svolgere la propria attivitā con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. In caso di inadempimento, la mancata percezione del compenso č giustificata se la prestazione professionale č stata svolta con imperizia o negligenza. Tuttavia, non č configurabile una trasformazione dell'obbligazione professionale da obbligazione di mezzi a obbligazione di risultato.