(massima n. 1)
In relazione alla diligenza richiesta ex art. 1176, comma 2, c.c., nella identificazione del prenditore di assegno di traenza, non č prevista dalle norme di legge la necessitā di identificazione attraverso due documenti di riconoscimento. La verifica attraverso un unico documento di identitā, purché non scaduto e apparentemente genuino, č conforme agli obblighi di diligenza professionale.