Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 19639 del 16 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In relazione alla diligenza richiesta ex art. 1176, comma 2, c.c., nella identificazione del prenditore di assegno di traenza, non č prevista dalle norme di legge la necessitā di identificazione attraverso due documenti di riconoscimento. La verifica attraverso un unico documento di identitā, purché non scaduto e apparentemente genuino, č conforme agli obblighi di diligenza professionale.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.