(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 43, comma 2, della legge assegni (R.D. n. 1736 del 1933), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato dal pagamento di un assegno bancario, di traenza o circolare munito di clausola di non trasferibilitā a persona diversa dall'effettivo beneficiario, č ammessa a provare che l'inadempimento non le č imputabile, dimostrando di aver svolto i necessari controlli con diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, cod. civ.