(massima n. 1)
La banca negoziatrice che paga un assegno munito della clausola di non trasferibilitā a persona diversa dal legittimo beneficiario risponde del danno derivato, ma č ammessa a provare che l'inadempimento non le č imputabile per aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, cod. civ., compatibilmente con gli standard valutativi dell'ordinamento e della realtā sociale.