Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 19365 del 15 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilitā della banca negoziatrice per il pagamento abusivo di assegno non trasferibile a persona non legittimata, la normativa ex art. 43, comma 2, R.D. n. 1736 del 1933 si applica anche all'assegno circolare, all'assegno bancario libero della Banca d'Italia ed all'assegno di traenza. La banca negoziatrice č tenuta ad effettuare la verifica di identitā del portatore del titolo con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., che si concretizza nell'adozione delle modalitā tipiche previste dalla normativa vigente per l'identificazione del cliente, senza che possa esigersi un controllo superiore o investigativo di ulteriori documenti o verifiche.

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