Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 18593 del 8 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il professionista incaricato di predisporre gli atti per l'accesso alla procedura di concordato preventivo deve eseguire la corrispondente prestazione professionale con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. La mancata ammissione al concordato preventivo a causa dell'inadeguatezza della relazione attestativa, contenente carenze, illogicità e incoerenze, può giustificare l'esclusione del credito al compenso vantato dal professionista.

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