Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 16949 del 19 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono generalmente considerate obbligazioni di mezzi e non di risultato; tuttavia, l'inadempimento può essere valutato sulla base dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, al dovere di diligenza professionale fissato dall'art. 1176, comma 2°, c.c.

(massima n. 2)

Il professionista incaricato di predisporre gli atti per accedere alla procedura di concordato preventivo ha l'obbligo di eseguire la corrispondente prestazione professionale con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2°, c.c., ossia in conformità al modello legale e alle norme giuridiche inderogabili previste dalla legge.

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