(massima n. 1)
Le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono generalmente considerate obbligazioni di mezzi e non di risultato; tuttavia, l'inadempimento può essere valutato sulla base dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, al dovere di diligenza professionale fissato dall'art. 1176, comma 2°, c.c.