(massima n. 1)
Se la realizzazione di un'opera arreca a terzi danni provocati non da una malaccorta esecuzione, bensė da un vizio del progetto fornito dal committente, sussiste la concorrente responsabilitā risarcitoria dell'appaltatore e del committente stesso: il primo č tenuto al risarcimento quando, con la diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., si sarebbe potuto avvedere del vizio progettuale e non l'abbia fatto; il secondo č sempre obbligato al risarcimento dei terzi danneggiati per aver ordinato l'esecuzione di un progetto malamente concepito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che, con riferimento ai lavori relativi alla coibentazione della guaina e di pavimentazione della piazzetta sovrastante la parte dell'edificio interrata e destinata a garage, aveva stabilito che fossero stati eseguiti esclusivamente dall'impresa (Omissis) Spa senza alcuna ingerenza da parte degli uffici e dei tecnici del Comune di (Omissis) e che la stessa progettazione delle opere non era ascrivibile all'ente pubblico).