Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 23249 del 31 luglio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia doganale, ai sensi degli artt. 4, 5 e 201 C.D.C. (Reg. CEE n. 2913/1992) e art. 199 del D.A.C. (Reg. CEE n. 2454/1993), "ratione temporis" applicabili, l'obbligazione tributaria sorge in capo al rappresentante indiretto in forza della mancata riscossione dei dazi (dovuti per legge) a seguito di dichiarazione doganale da lui presentata, non solo nei limiti del valore dichiarato, ma in relazione all'intero valore accertato in sede di rettifica e che egli avrebbe dovuto verificare e dichiarare con l'ausilio della diligenza ragguagliata alla natura dell'attivitą professionale esercitata (diligenza qualificata ex art. 1176 c.c.), implicante un obbligo di informazione ed anche di attento controllo dell'esattezza dei dati dichiarati, strumentali rispetto al corretto espletamento dell'incarico conferito.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.