(massima n. 1)
In materia doganale, ai sensi degli artt. 4, 5 e 201 C.D.C. (Reg. CEE n. 2913/1992) e art. 199 del D.A.C. (Reg. CEE n. 2454/1993), "ratione temporis" applicabili, l'obbligazione tributaria sorge in capo al rappresentante indiretto in forza della mancata riscossione dei dazi (dovuti per legge) a seguito di dichiarazione doganale da lui presentata, non solo nei limiti del valore dichiarato, ma in relazione all'intero valore accertato in sede di rettifica e che egli avrebbe dovuto verificare e dichiarare con l'ausilio della diligenza ragguagliata alla natura dell'attivitą professionale esercitata (diligenza qualificata ex art. 1176 c.c.), implicante un obbligo di informazione ed anche di attento controllo dell'esattezza dei dati dichiarati, strumentali rispetto al corretto espletamento dell'incarico conferito.