Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 16631 del 12 giugno 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di azione risarcitoria per responsabilitą professionale, ai fini dell'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, si deve avere riguardo all'esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attivitą del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito. (Nella specie, relativa a responsabilitą di un notaio per aver rogato una compravendita trascurando l'inidoneitą della procura adoperata dal venditore a superare i vizi derivanti da un conflitto di interessi, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto il termine di prescrizione decorrente dal momento in cui alla parte contrattuale che si riteneva danneggiata era stato notificato atto di citazione finalizzato all'annullamento del menzionato contratto traslativo).

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