(massima n. 1)
Il professionista, nell'espletamento della prestazione promessa, č obbligato ai sensi dell'art. 1176 c.c. ad usare la diligenza del buon padre di famiglia; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale di cui lo stesso risponde anche per colpa lieve, perdendo il diritto al compenso. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che - pur avendo riconosciuto che la progettazione affidata ad un gruppo di professionisti non rispettava i limiti di altezza rispetto al piano stradale previsto dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore, rendendo cosė irrealizzabile l'opera commissionata - aveva riconosciuto il diritto dei professionisti a ricevere parte del compenso, sul rilievo che la societā committente aveva potuto profittare del progetto).