(massima n. 1)
La responsabilità professionale dell'avvocato, per violazione del dovere di diligenza esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, discende dall'adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, e non è esclusa né ridotta quando tali modalità siano state sollecitate dal cliente stesso, poiché costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale. Dunque la scelta di una determinata strategia processuale da parte dell'avvocato è foriera di responsabilità nei confronti del cliente, allorché l'inadeguatezza rispetto al raggiungimento del risultato perseguito da quest'ultimo sia valutata dal giudice di merito ex ante, in relazione alla natura e alle caratteristiche della controversia e all'interesse del cliente ad affrontarla con i relativi oneri, dovendosi in ogni caso valutare anche il comportamento successivo tenuto dal professionista nel corso della lite. Pertanto lo svolgimento di un'attività professionale, da parte dell'avvocato, totalmente inutile, già ex ante pronosticabile come tale, non gli attribuisce alcun diritto al compenso.