Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 45152 del 24 ottobre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il rimedio di cui all'art. 625 bis c.p.p. non rappresenta un quarto grado di giudizio e non consente di instaurare un "giudizio di legittimita della sentenza di legittimità". Non è possibile quindi che, attraverso tale strumento processuale, ci si dolga di vizi che, ove riscontrati, sarebbero in realtà vizi motivazionali del provvedimento impugnato. La storia, la natura e la ratio del rimedio, in uno con il dato letterale della disposizione che lo istituì, rendono infatti evidente che l'errore di fatto può dar luogo all’annullamento di una sentenza della Corte di cassazione ex art. 625 bis cod. proc. pen. solo se è costituito da sviste o errori di percezione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità che abbiano influito sulla decisione adottata dalla Corte regolatrice.

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