Cassazione penale Sez. II sentenza n. 47766 del 19 ottobre 2023

(3 massime)

(massima n. 1)

L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità ed oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco e postula "inderogabilmente" che lo sviamento della volontà del giudice sia non solo decisivo, ma anche di oggettiva ed immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione e non dalla supposta errata valutazione o dal supposto non corretto apprezzamento di determinati atti, così che la qualificazione appropriata potrebbe eventualmente essere quella dell'errore di giudizio. Deve quindi ricorrere un evidentissimo e immediatamente riscontrabile errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio stesso da parte della Corte di cassazione, connotato dalla diretta influenza sul processo formativo della volontà.

(massima n. 2)

Qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, come nel caso in esame è stato evidenziato dalla decisione impugnata in modo ampio e condivisibile, non è configurabile un errore di fatto, bensì eventualmente di giudizio, come tale non ricompreso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p.. (In conformità a tale principio, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso perché il ricorrente, aveva inteso rilevare un preteso errore derivante da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite, richiamate esplicitamente dalla sentenza impugnata nell'affermare definitivamente la responsabilità di A.A.).

(massima n. 3)

Qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente nella fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, e che sono estranei all'ambito di applicazione di tale giudizio gli errori d'interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, nonchè gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, che devono essere fatti valere soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie. Ne consegue che è inammissibile il ricorso straordinario presentato ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. con cui si deduca un'erronea valutazione di elementi probatori, in quanto l'errore di fatto preso in considerazione dalla norma appena menzionata consiste in una falsa percezione delle risultanze processuali in cui la Corte di cassazione sia incorsa, con esclusione di ogni erroneo apprezzamento di esse.

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