(massima n. 3)
Qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente nella fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, e che sono estranei all'ambito di applicazione di tale giudizio gli errori d'interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, nonchè gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, che devono essere fatti valere soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie. Ne consegue che è inammissibile il ricorso straordinario presentato ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. con cui si deduca un'erronea valutazione di elementi probatori, in quanto l'errore di fatto preso in considerazione dalla norma appena menzionata consiste in una falsa percezione delle risultanze processuali in cui la Corte di cassazione sia incorsa, con esclusione di ogni erroneo apprezzamento di esse.