(massima n. 1)
La tardiva conoscenza, da parte della Corte di cassazione, della morte dell'imputato, verificatasi prima della pronuncia di legittimitą, integra un errore materiale o di fatto, emendabile con il procedimento di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., incombendo sulla Corte il potere-dovere di revocare, anche di ufficio, la propria decisione.