(massima n. 1)
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova, poiché l'istituto è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità, e non anche quelli del ragionamento.