(massima n. 1)
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto può essere proposto dal condannato per la correzione di un errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di cassazione resa su ricorso avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione, solo quando tale ultima decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determini l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso straordinario proposto dal condannato avverso la decisione della Corte di cassazione che ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione di rigetto della sospensione dell'ordine di esecuzione, nella pendenza, dinanzi al magistrato di sorveglianza, di un'istanza di differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena).