(massima n. 1)
L'errore di fatto oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, che abbia influenzato il processo formativo della volontą, viziandolo. Qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia contenuto valutativo, non si configura un errore di fatto ma di giudizio, escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.