(massima n. 1)
Nel giudizio di rinvio, susseguente all'annullamento parziale della sentenza di appello, è inammissibile il motivo con cui si lamenti il contrasto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza rescindente, che può essere fatto valere solo con ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. (Fattispecie in cui con il dispositivo della sentenza rescindente era stato annullato con rinvio il solo punto della denegata riqualificazione giuridica del fatto in termini di spaccio di lieve entità, con conferma della responsabilità dell'imputato per la destinazione alla cessione dell'intero quantitativo di stupefacente oggetto della contestazione, ancorché, in parte motiva, si fosse giudicato verosimile che parte di esso fosse destinata all'uso personale del detentore).