(massima n. 1)
L'omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del giudizio di cassazione č emendabile con il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un mero errore percettivo dell'organo giudicante ed emerga chiaramente che la valutazione operata da quest'ultimo non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato, implicante il compimento di specifiche valutazioni giuridiche.