(massima n. 1)
In tema di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione, la "connessione essenziale" tra parti annullate e parti non annullate della sentenza, richiamata dall'art. 624, comma 1, cod. proc. pen., non si individua nei vincoli di connessione tra reati ex art. 12 cod. proc. pen., ma va intesa come necessaria interdipendenza logico-giuridica tra le parti delle decisioni, nel senso che l'annullamento di una di esse provochi inevitabilmente il riesame di altra parte della sentenza, seppur non annullata. (Conf: Sez. U, n. 673 del 23/11/1990, dep. 1991, Rv. 186165-01; Sez. U, n. 4460 del 19/1/1994, Rv. 196886-01).