(massima n. 1)
In caso di annullamento parziale da parte del giudice di legittimitā, l'oggetto del giudizio di rinvio č costituito dai punti della decisione annullati ed altresė da quelli ad essi inscindibilmente connessi per interdipendenza logico-giuridica, che, in quanto statuizioni non suscettibili di autonoma decisione, non hanno costituito oggetto del giudicato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che, dovendo il giudice di rinvio rideterminare la pena del reato continuato, l'annullamento della precedente sentenza, pur in assenza di statuizioni sul punto, comportasse l'obbligo di rivalutare anche l'esistenza dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva in precedenza effettuata).