(massima n. 1)
Ove venga emessa in sede di legittimità la pronunzia di annullamento parziale della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 624 c.p.p., spetta agli organi dell'esecuzione l'accertamento relativo a eventuali questioni sulla eseguibilità e sulla specifica individuazione della pena inflitta in relazione al capo, o ai capi, non in connessione essenziale con quelli attinti dall'annullamento, potendo la Corte di cassazione, con la sentenza rescindente o con l'ordinanza di cui all'art. 624 c.p.p., comma 2, soltanto dichiarare, quando occorre, quali parti della sentenza parzialmente annullata siano diventate irrevocabili - è eseguibile la pena principale irrogata in relazione a un capo (o a più capi), non in connessione essenziale con quelli attinti dall'annullamento, per il quale abbiano acquistato autorità di cosa giudicata i punti relativi all'affermazione di responsabilità, anche in relazione alle circostanze del reato, e alla determinazione della pena principale, individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione e immodificabile nel giudizio di rinvio. Questa linea esegetica implica l'ulteriore effetto che, quando l'annullamento abbia riguardato una sentenza di condanna in relazione a uno o più capi per i quali sia stata ravvisata la continuazione con quello, o con quelli, che, ai sensi dell'art. 624 c.p.p., hanno acquistato autorità di cosa giudicata, la pena inflitta in relazione al capo, o ai capi, divenuti irrevocabili può essere posta in esecuzione, ma soltanto a condizione che in esso sia stato irrevocabilmente individuato il reato più grave, anche in relazione alle circostanze, e la pena stessa presenti i caratteri della completezza, per essere insuscettibile di modifiche nel giudizio di rinvio, e della certezza, in quanto risulta individuabile sulla base delle sentenze rese nel giudizio di cognizione, non attraverso ragionamenti ipotetici.