(massima n. 1)
In caso di annullamento parziale con rinvio da parte della Corte di cassazione, le parti della decisione non oggetto di annullamento, non in connessione essenziale con quelle per le quali č stato disposto il nuovo giudizio, acquistano autoritā di cosa giudicata, indipendentemente dalla espressa declaratoria in tal senso nel dispositivo della sentenza rescindente, sicché, qualora l'annullamento abbia riguardato unicamente aspetti relativi al trattamento sanzionatorio, diviene irrevocabile l'accertamento sulla sussistenza del reato e sulla sua attribuibilitā all'imputato, con conseguente irrilevanza, nel nuovo giudizio, di questioni relative al mutato regime di procedibilitā del reato. (Fattispecie relativa a furto ai danni di Enel spa, nella quale il giudizio di rinvio - disposto per rivalutare gli aspetti relativi alla sospensione condizionale della pena ed alla sostituzione della pena detentiva - si era svolto dopo l'entrata in vigore delle norme che hanno reso il delitto procedibile a querela).