(massima n. 1)
In caso di annullamento parziale con rinvio da parte della Corte di cassazione relativo unicamente al trattamento sanzionatorio, acquistano autoritā di cosa giudicata le questioni attinenti all'accertamento sulla sussistenza del reato e sulla sua attribuibilitā all'imputato, con conseguente irrilevanza, nel nuovo giudizio, di questioni relative al mutato regime di procedibilitā del reato, diversamente da quanto avviene nel caso di remissione di querela, il cui effetto estintivo, in quanto collegato alla semplice esistenza del processo e non a quanto in esso accertato, non č precluso dalla formazione del giudicato parziale. (Fattispecie di furto tentato aggravato).