(massima n. 1)
La sentenza di annullamento con rinvio in ordine alla sussistenza o meno di una circostanza aggravante non č idonea a modificare l'addebito cautelare, sicchč non rileva ai fini della determinazione del termine massimo di custodia cautelare. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio della sentenza di appello limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen.).