(massima n. 1)
Il giudizio di rinvio va inteso come ulteriore fase del giudizio di merito, vincolata alla sentenza di annullamento nei limiti da questa determinati. Ne consegue che divengono indifferenti, ove non altrimenti disposto, modifiche della competenza intervenute dopo che esso č stato ritualmente incardinato, in forza del principio della "perpetuatio jurisdictionis" e dell'irretroattivitā delle leggi processuali, a meno che non sopravvengano norme che modifichino direttamente i criteri indicati nell'art. 623 c.p.p., o si riflettano sulla sua applicazione, sopprimendo, accorpando o modificando le articolazioni interne dell'ufficio giudiziario designato in sede di annullamento con rinvio. Sicchč ne esce rafforzata la prospettazione di intendere il summenzionato principio in senso ampio e di applicarlo non solo quando, successivamente al dictum rescissorio, intervenga una legge modificativa della competenza territoriale, ma anche quando venga stabilita la competenza riservata ad una sezione specializzata, come nel caso di specie.