(massima n. 1)
In caso di annullamento con rinvio di sentenza deliberata dalla sezione per i minorenni della corte di appello, competente a celebrare il nuovo giudizio č la medesima corte, salvo che tale ufficio sia costituito da un'unica sezione, operando in tal caso la regola suppletiva di cui all'art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che impone la trasmissione degli atti alla corte territoriale pił vicina.