(massima n. 1)
In tema di giudizio di cassazione, ove il provvedimento impugnato sia affetto da nullitą assoluta per violazione del contraddittorio, se ne deve disporre l'annullamento con rinvio, in ossequio alla regola generale ricavabile dal combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen. per i casi in cui venga accertata una causa di nullitą ex art. 179 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a decreto emesso "de plano", con il quale, pur non ricorrendo alcuno dei casi di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., veniva dichiarata inammissibile l'istanza di applicazione della detenzione speciale di cui all'art. 47-quinquies legge 26 luglio 1975, n. 354).