(massima n. 1)
L'art. 622 cod. proc. pen. trova applicazione anche con riferimento alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, consentendo il rinvio al giudice civile nelle ipotesi in cui, per un vizio della motivazione o per un errore di diritto, il giudice dell'impugnazione non possa determinare con certezza l'"an" della responsabilitą, evenienza nella quale il giudizio rescissorio avrą ad oggetto sia l'"an" che il "quantum" della pretesa risarcitoria.