(massima n. 1)
Nel caso in cui il giudice di appello, a seguito di gravame avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, si limiti a rilevare la sopravvenuta prescrizione del reato, senza entrare nel merito della responsabilitą ai fini civili, la Corte di cassazione deve annullare la sentenza con rinvio al giudice penale che ha emesso il provvedimento impugnato e non al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., stante il primario interesse dell'imputato a ottenere il proscioglimento nel merito.